Art. 8.

      1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti indirizzi:

        a) psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

 

Pag. 9

          b) psicologia clinica.

      2. Le facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con discipline necessarie all'attuazione della presente legge.