1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti indirizzi:
a) psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
b) psicologia clinica.
2. Le facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con discipline necessarie all'attuazione della presente legge.